Art. 5.
Funzioni dell'osservatorio regionale nel mercato del lavoro Modifiche
            dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003

    1.  Dopo  il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003
e' inserito il seguente:
    «1-bis.  L'osservatorio  svolge  altresi', in base agli indirizzi
forniti  dalla  commissione  regionale  per  le  politiche attive del
lavoro integrate ai sensi dell'Art. 4, comma 2, della legge regionale
8 aprile  2005,  n.  7,  attivita' dirette a migliorare la conoscenza
delle  problematiche  che  concorrono a determinare il fenomeno delle
molestie  morali  e  psico-fisiche  sul  luogo di lavoro e a definire
idonee misure di prevenzione del medesimo.».
    2.  Al comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003, dopo
la lettera g), sono aggiunte le seguenti:
    «g  bis)  effettua  studi  e ricerche sul fenomeno delle molestie
morali  e  psico-fisiche  sul  luogo di lavoro, anche alla luce della
letteratura  scientifica  con  i  migliori livelli di evidenza, della
recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi;
    g  ter)  raccoglie  i  dati inerenti i casi trattati dai punti di
ascolto  e dai punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa
regionale  in  materia  di  informazione,  prevenzione e tutela dalle
molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro;
    g  quater)  effettua  studi  di  possibili  correlazioni  con gli
infortuni sul lavoro.».
    3.  Al comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003, dopo
le  parole  «comma  2»  sono inserite le seguenti: «, lettere da a) a
g),».
    4.  Dopo  il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003
e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma 2,
lettere da   g-bis)   a  g-quater),  l'osservatorio,  puo'  avvalersi
dell'apporto  di  esperti e della collaborazione di centri di ricerca
pubblici  e  privati, nonche' del personale esperto di cui si possono
avvalere,  anche  in  rapporto  di  convenzione,  i  punti di ascolto
previsti  dalla  normativa  regionale in materia di molestie morali e
psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.».