Art. 5. Funzioni dell'osservatorio regionale nel mercato del lavoro Modifiche dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003 1. Dopo il comma 1 dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003 e' inserito il seguente: «1-bis. L'osservatorio svolge altresi', in base agli indirizzi forniti dalla commissione regionale per le politiche attive del lavoro integrate ai sensi dell'Art. 4, comma 2, della legge regionale 8 aprile 2005, n. 7, attivita' dirette a migliorare la conoscenza delle problematiche che concorrono a determinare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e a definire idonee misure di prevenzione del medesimo.». 2. Al comma 2 dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003, dopo la lettera g), sono aggiunte le seguenti: «g bis) effettua studi e ricerche sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro, anche alla luce della letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza, della recente giurisprudenza e delle esperienze maturate in altri Paesi; g ter) raccoglie i dati inerenti i casi trattati dai punti di ascolto e dai punti di ascolto e assistenza previsti dalla normativa regionale in materia di informazione, prevenzione e tutela dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro; g quater) effettua studi di possibili correlazioni con gli infortuni sul lavoro.». 3. Al comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003, dopo le parole «comma 2» sono inserite le seguenti: «, lettere da a) a g),». 4. Dopo il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale n. 20/2003 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettere da g-bis) a g-quater), l'osservatorio, puo' avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di centri di ricerca pubblici e privati, nonche' del personale esperto di cui si possono avvalere, anche in rapporto di convenzione, i punti di ascolto previsti dalla normativa regionale in materia di molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.».