Art. 6. Finanziamenti regionali 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di lavoro, sentita la commissione consiliare competente, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, approva il regolamento per il finanziamento dei progetti di cui all'Art. 2, indicando le modalita' di attuazione e i criteri, tra i quali quelli riguardanti i progetti di cui all'Art. 2, comma 1, che prevedano anche l'attivazione di punti di ascolto. 2. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati al direttore centrale competente in materia di lavoro.