Art. 7.
                         Clausola valutativa

    1.   Con  cadenza  biennale,  la  giunta  regionale,  avvalendosi
dell'osservatorio  regionale  sul  mercato  del  lavoro,  informa  il
consiglio  regionale  sull'attuazione  della  legge  e  sui risultati
ottenuti  al  fine  di  prevenire  e  contrastare  il  fenomeno delle
molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.
    2.  Ai  fini  di cui al comma 1 la giunta regionale presenta alla
competente  commissione  consiliare una relazione nella quale in modo
documentato si illustrano:
      a) quali   interventi  sono  stati  realizzati  nel  territorio
regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
      b) in  che  misura  i  lavoratori  si  sono rivolti ai Punti di
ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e
atteggiamenti  prevalenti  tra  lavoratori  e  datori  di  lavoro sul
fenomeno  delle  molestie  morali  e  psico-fisiche  nell'ambiente di
lavoro;
      c) quale  e'  stato  il grado di attivita' e collaborazione dei
soggetti,  che intervengono sulla materia, considerati dalla presente
legge.