Art. 7. Clausola valutativa 1. Con cadenza biennale, la giunta regionale, avvalendosi dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro, informa il consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti al fine di prevenire e contrastare il fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro. 2. Ai fini di cui al comma 1 la giunta regionale presenta alla competente commissione consiliare una relazione nella quale in modo documentato si illustrano: a) quali interventi sono stati realizzati nel territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto; b) in che misura i lavoratori si sono rivolti ai Punti di ascolto e quali sono i risultati delle rilevazioni sulle percezioni e atteggiamenti prevalenti tra lavoratori e datori di lavoro sul fenomeno delle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro; c) quale e' stato il grado di attivita' e collaborazione dei soggetti, che intervengono sulla materia, considerati dalla presente legge.