Art. 2.
                        D e f i n i z i o n i

    1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
      a) luoghi  aperti  di  pertinenza delle scuole per l'infanzia e
delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado:  i cortili, le terrazze, i
giardini,  i  parcheggi,  le  aree di entrata, i giroscale aperti, le
aree  di  servizio,  i  parchi  gioco,  le aree ricreative ed i campi
sportivi;
      b) luoghi  aperti  di pertinenza delle strutture per giovani: i
giroscale  aperti,  i  parchi  gioco,  i  campi sportivi e le aree di
servizio;
      c) locali   chiusi,  aperti  al  pubblico,  nei  quali  vengono
somministrati  pasti: i locali chiusi, destinati al consumo di pasti,
di  tutti  gli  esercizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge
provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, all'Art.
1  della  legge  provinciale  12 agosto  1978,  n.  39,  e successive
modifiche,  all'Art.  1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22,
all'Art.  2  della  legge  provinciale  14 dicembre  1988,  n.  57, e
successive  modifiche, e all'Art. 1 della legge provinciale 11 maggio
1995,  n.  12 e successive modifiche, ivi compresi i circoli privati,
club e simili;
      d) pasti:  tutte le tipologie di alimenti, salvo gelati, toast,
panini, paste, dolciumi, salatini e prodotti analoghi.