Art. 6.
                       Osservanza del divieto

    1. Le persone di cui all'Art. 4 della legge avvisano chi fuma ove
e'  vietato  che  tale  fatto  costituisce  violazione sanzionabile e
adottano  tutte le misure idonee ad impedire la palese violazione del
divieto di fumo.
    2.   All'accertamento  delle  violazioni  negli  uffici  pubblici
procedono  le  persone  di cui all'Art. 4 della legge o le persone da
queste appositamente incaricate.
    3.  All'accertamento  delle  violazioni  nei  locali  condotti da
privati procedono gli agenti o gli ufficiali di polizia giudiziaria.