Art. 3.
Consulta  regionale  per  la  tutela e la valorizzazione del «cavallo
                               pentro»

    1.  Presso  l'assessorato regionale delle «Politiche agricole» e'
istituita la Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del
«cavallo  pentro»  che  opera  con  criteri oggettivi di valutazione,
secondo  metodologie  trasparenti  e  non discriminatorie che vengono
sancite nel proprio regolamento interno.
    2. La consulta di cui al comma 1 e' cosi' composta:
      a) assessore   alle   «Politiche  agricole»  o  un  funzionario
delegato;
      b) un   rappresentante   dell'APA   (Associazione   provinciale
allevatori) di Campobasso designato dalla stessa associazione;
      c) due    veterinari    esperti    del    settore,    designati
rispettivamente   dall'Ordine  dei  veterinari  di  Campobasso  e  di
Isernia;
      d) un  ricercatore  del Dipartimento SAVA - Facolta' di agraria
dell'Universita' del Molise.
    3. La Consulta esprime parere su:
      a) riparto dei contributi previsti dalla presente legge;
      b) manifestazioni di cui all'Art. 8 della presente legge.
    4.  Ai  componenti della consulta e' corrisposto un'indennita' di
presenza  dell'importo  previsto  dalle  vigenti  leggi  regionali in
materia di compensi ai componenti collegiali.