Art. 3. Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del «cavallo pentro» 1. Presso l'assessorato regionale delle «Politiche agricole» e' istituita la Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del «cavallo pentro» che opera con criteri oggettivi di valutazione, secondo metodologie trasparenti e non discriminatorie che vengono sancite nel proprio regolamento interno. 2. La consulta di cui al comma 1 e' cosi' composta: a) assessore alle «Politiche agricole» o un funzionario delegato; b) un rappresentante dell'APA (Associazione provinciale allevatori) di Campobasso designato dalla stessa associazione; c) due veterinari esperti del settore, designati rispettivamente dall'Ordine dei veterinari di Campobasso e di Isernia; d) un ricercatore del Dipartimento SAVA - Facolta' di agraria dell'Universita' del Molise. 3. La Consulta esprime parere su: a) riparto dei contributi previsti dalla presente legge; b) manifestazioni di cui all'Art. 8 della presente legge. 4. Ai componenti della consulta e' corrisposto un'indennita' di presenza dell'importo previsto dalle vigenti leggi regionali in materia di compensi ai componenti collegiali.