Art. 5. Riproduzione del «cavallo pentro» 1. La riproduzione del «cavallo pentro» e' disciplinata dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, e dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, e successive modifiche ed integrazioni. 2. L'assessorato regionale alle «Politiche agricole» entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede all'adozione degli atti previsti dal decreto ministeriale 19 luglio 2000, n. 403, e successive modifiche ed integrazioni.