Art. 5.
                  Riproduzione del «cavallo pentro»

    1.  La  riproduzione  del  «cavallo pentro» e' disciplinata dalla
legge  15 gennaio  1991,  n. 30, e dal decreto ministeriale 19 luglio
2000, n. 403, e successive modifiche ed integrazioni.
    2.   L'assessorato  regionale  alle  «Politiche  agricole»  entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
provvede  all'adozione  degli  atti previsti dal decreto ministeriale
19 luglio 2000, n. 403, e successive modifiche ed integrazioni.