Art. 3. Oneri a carico della Regione 1. La giunta regionale approva annualmente, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'ammontare massimo della spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo, nonche' la sua ripartizione fra i gestori delle piste interessati, in relazione alla lunghezza delle piste regolarmente classificate ai sensi dell'Art. 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci). 2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, i gestori delle piste di sci di fondo sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, entro il 30 settembre di ogni anno, apposita domanda corredata di un elenco delle piste di cui il gestore preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno trenta giorni durante la successiva stagione invernale.