Art. 4.
                      Modalita' di liquidazione

    1.  Alla  liquidazione  della  spesa  di cui all'Art. 3, comma 1,
provvede,  con  proprio  provvedimento,  il dirigente della struttura
regionale  competente  in  materia  di  piste di sci, con le seguenti
modalita':
      a) il   70   per  cento  della  spesa  relativa  alla  stagione
invernale, di norma entro il 30 novembre;
      b) il  saldo  della  spesa relativa alla stagione invernale, di
norma entro il 30 giugno dell'anno successivo.
    2.  La liquidazione e' subordinata alla verifica dell'effettivo e
regolare svolgimento del servizio di soccorso.