Art. 7. Disposizione transitoria 1. Relativamente alla stagione invernale 2004/2005, la domanda di cui all'Art. 3, comma 2, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci, previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso, provvede alla liquidazione, a saldo in un'unica soluzione, della spesa relativa alle domande presentate ai sensi del comma 1.