Art. 8. Disposizioni finanziarie 1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge e' valutato in Euro 400.000 per l'anno 2005 (stagioni invernali 2004/2005 e 2005/2006) e in Euro 200.000 per gli anni seguenti. 2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. (Protezione civile) e si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) dell'obiettivo programmatico 3.1 (Fondi globali), a valere sugli accantonamenti previsti all'allegato i punto B.2.1 (Effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di fondo) ai medesimi bilanci. 3. Per l'applicazione della presente legge, la giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.