Art. 10. C o m p i t i 1. Nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui all'Art. 2 e nel rispetto della natura collaborativa del controllo esercitato, spetta all'autorita', nei confronti della Regione e degli altri enti di cui all'Art. 1: a) verificare la corretta gestione finanziaria; b) verificare la correttezza della gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei; c) formulare, a richiesta degli organi collegiali, sia assembleari sia esecutivi, della Regione e degli altri enti di cui all'Art. 1, osservazioni sull'efficace ed efficiente gestione di procedure amministrative di particolare rilevanza o di interesse generale, riferendo tempestivamente sugli esiti dell'attivita' svolta agli organi richiedenti, anche al fine di stimolare processi di autocorrezione. 2. Spetta altresi' all'autorita': a) valutare la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legislazione e dai settori programmatici evidenziati nel bilancio della Regione; b) verificare la regolare tenuta della contabilita' e la puntuale rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Regione; c) verificare l'attuazione, da parte della Regione e degli enti locali, della disciplina relativa al patto di stabilita' interno previsto dalla normativa statale e regionale vigente.