Art. 10.
                            C o m p i t i

    1. Nell'ambito dell'attivita' di verifica di cui all'Art. 2 e nel
rispetto  della natura collaborativa del controllo esercitato, spetta
all'autorita',  nei confronti della Regione e degli altri enti di cui
all'Art. 1:
      a) verificare la corretta gestione finanziaria;
      b) verificare la correttezza della gestione dei cofinanziamenti
regionali per interventi sostenuti con fondi europei;
      c) formulare,   a   richiesta   degli  organi  collegiali,  sia
assembleari  sia  esecutivi,  della Regione e degli altri enti di cui
all'Art.  1,  osservazioni  sull'efficace  ed  efficiente gestione di
procedure  amministrative  di  particolare  rilevanza  o di interesse
generale, riferendo tempestivamente sugli esiti dell'attivita' svolta
agli  organi  richiedenti,  anche  al  fine  di stimolare processi di
autocorrezione.
    2. Spetta altresi' all'autorita':
      a) valutare  la  realizzazione  degli  obiettivi previsti dalla
legislazione  e  dai  settori  programmatici evidenziati nel bilancio
della Regione;
      b) verificare  la  regolare  tenuta  della  contabilita'  e  la
puntuale  rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili
della Regione;
      c) verificare l'attuazione, da parte della Regione e degli enti
locali,  della  disciplina  relativa  al  patto di stabilita' interno
previsto dalla normativa statale e regionale vigente.