Art. 11.
                    Acquisizione di informazioni

    1.  L'autorita' ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione
e  degli  altri  enti  di  cui  all'Art.  1  notizie,  informazioni e
documenti  utili  all'espletamento  dei compiti di cui all'Art. 10; i
dati cosi' acquisiti sono tutelati dal segreto d'ufficio.