Art. 11. Acquisizione di informazioni 1. L'autorita' ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli altri enti di cui all'Art. 1 notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento dei compiti di cui all'Art. 10; i dati cosi' acquisiti sono tutelati dal segreto d'ufficio.