Art. 14.
                  Dotazione organica e strumentale

    1.  L'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  regionale, sentita
l'autorita', pone a disposizione della stessa il personale ed i beni,
mobili   ed   immobili,  necessari  alle  esigenze  di  funzionamento
dell'autorita', assumendone i relativi oneri.
    2.  L'ufficio  di presidenza determina, nell'ambito dell'organico
del  consiglio  regionale,  la  dotazione organica dell'autorita'. Il
personale   assegnato   all'autorita'   dipende   gerarchicamente   e
funzionalmente dal presidente dell'autorita'.
    3.  Per  la gestione amministrativa del personale, l'autorita' si
avvale  della struttura del consiglio regionale competente in materia
di personale.