Art. 14. Dotazione organica e strumentale 1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, sentita l'autorita', pone a disposizione della stessa il personale ed i beni, mobili ed immobili, necessari alle esigenze di funzionamento dell'autorita', assumendone i relativi oneri. 2. L'ufficio di presidenza determina, nell'ambito dell'organico del consiglio regionale, la dotazione organica dell'autorita'. Il personale assegnato all'autorita' dipende gerarchicamente e funzionalmente dal presidente dell'autorita'. 3. Per la gestione amministrativa del personale, l'autorita' si avvale della struttura del consiglio regionale competente in materia di personale.