Art. 17.
                         Disposizione finale

    1.  Le  attivita'  di  verifica di cui alla presente legge non si
estendono agli atti del consiglio regionale e dei suoi organi interni
adottati  nell'esercizio  dell'autonomia  funzionale  e organizzativa
riconosciute  dallo  Statuto  speciale  e dal regolamento interno del
consiglio regionale.