Art. 3. Composizione e nomina 1. L'autorita' e' organo imparziale che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 2. L'autorita' e' composta di tre membri nominati dal consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. La nomina avviene a scrutinio segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. 3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, non sia raggiunta la maggioranza stabilita al comma 2, la nomina e' rinviata al primo consiglio successivo ed avviene a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. 4. Il consiglio regionale nomina contestualmente, con le modalita' di cui al presente articolo, i membri supplenti, i quali sostituiscono i rispettivi membri effettivi in ogni caso di assenza o di impedimento temporanei. 5. I componenti dell'autorita' sono scelti tra persone di notoria indipendenza, di elevata, specifica e riconosciuta professionalita', nell'ambito delle seguenti categorie di soggetti: a) magistrati, anche in quiescenza, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative; b) professori ordinari di universita' in materie giuridiche, economiche e aziendalistiche; c) dirigenti generali, o equiparati, dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza; d) revisori contabili, iscritti nel relativo registro ed esercenti l'attivita' professionale da almeno quindici anni. 6. Ai fini della nomina dei componenti dell'autorita' non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale), come modificata dalla legge regionale 29 ottobre 2004, n. 24, ad eccezione dell'Art. 5, comma 1.