Art. 3.
                        Composizione e nomina

    1.  L'autorita' e' organo imparziale che opera in piena autonomia
e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
    2.  L'autorita'  e' composta di tre membri nominati dal consiglio
regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. La nomina avviene a
scrutinio  segreto e a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri
assegnati.
    3.  Qualora,  dopo  due  votazioni consecutive, non sia raggiunta
la maggioranza  stabilita  al comma 2, la nomina e' rinviata al primo
consiglio  successivo  ed  avviene  a  maggioranza  dei due terzi dei
consiglieri assegnati.
    4.   Il   consiglio  regionale  nomina  contestualmente,  con  le
modalita'  di  cui  al presente articolo, i membri supplenti, i quali
sostituiscono i rispettivi membri effettivi in ogni caso di assenza o
di impedimento temporanei.
    5. I componenti dell'autorita' sono scelti tra persone di notoria
indipendenza,  di elevata, specifica e riconosciuta professionalita',
nell'ambito delle seguenti categorie di soggetti:
      a) magistrati,   anche   in   quiescenza,  delle  giurisdizioni
superiori ordinaria ed amministrative;
      b) professori  ordinari  di  universita' in materie giuridiche,
economiche e aziendalistiche;
      c) dirigenti  generali,  o  equiparati,  dello Stato o di altre
pubbliche amministrazioni, anche in quiescenza;
      d) revisori   contabili,  iscritti  nel  relativo  registro  ed
esercenti l'attivita' professionale da almeno quindici anni.
    6.  Ai  fini  della  nomina  dei componenti dell'autorita' non si
applica  la  legge  regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle
nomine e delle designazioni di competenza regionale), come modificata
dalla  legge regionale 29 ottobre 2004, n. 24, ad eccezione dell'Art.
5, comma 1.