Art. 4. Durata in carica 1. L'autorita' dura in carica cinque anni dalla data di nomina. I componenti effettivi dell'autorita' non possono essere riconfermati. 2. In caso di dimissioni, di decadenza o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un componente dell'autorita', il consiglio regionale procede alla nomina del sostituto, che resta in carica sino alla scadenza naturale dell'autorita'.