Art. 4.
                          Durata in carica

    1. L'autorita' dura in carica cinque anni dalla data di nomina. I
componenti effettivi dell'autorita' non possono essere riconfermati.
    2. In caso di dimissioni, di decadenza o di qualsiasi altra causa
di  cessazione  dalla  carica  di  un  componente  dell'autorita', il
consiglio  regionale  procede alla nomina del sostituto, che resta in
carica sino alla scadenza naturale dell'autorita'.