Art. 6.
                      Accettazione della nomina

    1.  Il  Presidente  del  consiglio  regionale  comunica la nomina
all'interessato   che,  entro  dieci  giorni  dalla  ricezione  della
comunicazione, autocertifica per iscritto al Presidente del consiglio
regionale,  a  pena  di  decadenza  dalla  carica, di non trovarsi in
alcuna  delle  situazioni  ostative alla nomina o di incompatibilita'
previste all'Art. 5 della presente legge nonche' all'Art. 5, comma 1,
della legge regionale n. 11/1997.
    2. La mancanza o l'infedelta' della dichiarazione di cui al comma
1 comporta la decadenza dalla carica.
    3.  Ciascun  componente  dell'autorita'  e'  tenuto  a comunicare
tempestivamente al presidente del consiglio regionale il sopravvenire
di possibili cause di incompatibilita'.