Art. 6. Accettazione della nomina 1. Il Presidente del consiglio regionale comunica la nomina all'interessato che, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, autocertifica per iscritto al Presidente del consiglio regionale, a pena di decadenza dalla carica, di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla nomina o di incompatibilita' previste all'Art. 5 della presente legge nonche' all'Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 11/1997. 2. La mancanza o l'infedelta' della dichiarazione di cui al comma 1 comporta la decadenza dalla carica. 3. Ciascun componente dell'autorita' e' tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del consiglio regionale il sopravvenire di possibili cause di incompatibilita'.