Art. 8. D e c a d e n z a 1. Costituiscono cause di decadenza dalla carica di componente dell'autorita': a) l'accertamento di una causa ostativa alla nomina; b) la sussistenza di una causa di incompatibilita' nel caso in cui l'interessato non provveda a rimuoverla; c) la mancata partecipazione alle sedute dell'autorita' per un periodo superiore a sei mesi. 2. Il presidente del consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui e' venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato. L'interessato, entro dieci giorni dalla data di ricezione della contestazione, puo' presentare osservazioni e controdeduzioni. Il presidente del consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al consiglio regionale, nella prima seduta utile, l'adozione del provvedimento di decadenza e di contestuale nomina del sostituto.