Art. 8.
                          D e c a d e n z a

    1.  Costituiscono  cause  di decadenza dalla carica di componente
dell'autorita':
      a) l'accertamento di una causa ostativa alla nomina;
      b) la  sussistenza di una causa di incompatibilita' nel caso in
cui l'interessato non provveda a rimuoverla;
      c) la  mancata partecipazione alle sedute dell'autorita' per un
periodo superiore a sei mesi.
    2.  Il  presidente del consiglio regionale, entro dieci giorni da
quello  in  cui  e'  venuto a conoscenza della causa di decadenza, la
contesta  per  iscritto  all'interessato.  L'interessato, entro dieci
giorni  dalla  data di ricezione della contestazione, puo' presentare
osservazioni e controdeduzioni. Il presidente del consiglio regionale
provvede  all'archiviazione  del  procedimento  qualora  la  causa di
decadenza  risulti  insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone
al  consiglio  regionale,  nella  prima  seduta utile, l'adozione del
provvedimento di decadenza e di contestuale nomina del sostituto.