Art. 10.
    Piano di solveglianza e controllo delle discariche esistenti

    1.   Il  piano  di  sorveglianza  e  controllo  delle  discariche
esistenti  per  rifiuti  inerti  -  inerente  al piano di adeguamento
approvato  ai sensi dell'Art. 7, comma 2 - puo' essere modificato per
adeguarlo  alle  indicazioni  tecniche  stabilite dall'allegato C, su
iniziativa del gestore della discarica. In tal caso, il provvedimento
di  approvazione della modifica deve intervenire entro il 31 dicembre
2005.
    2. Entro il 15 luglio 2005, gli enti gestori delle discariche per
rifiuti  non pericolosi, adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani,
presentano  all'agenzia  il  piano  di sorveglianza e controllo delle
discariche esistenti, recante i contenuti indicati nell'allegato C al
presente   regolamento,   osservando   inoltre  gli  adempimenti  ivi
previsti. Il predetto piano costituisce parte integrante del piano di
adeguamento  ed  e'  approvato  dall'agenzia  in conformita' a quanto
previsto dall'Art. 7, comma 1.
    3.  Relativamente  alle  discariche  esistenti  per  rifiuti  non
pericolosi, non adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, il piano
di sorveglianza e controllo e' approvato nell'ambito del procedimento
richiamato   dall'Art.   7,   comma 1.  Le  disposizioni  procedurali
dell'Art.    8,    comma 2,    sono   applicabili   anche   ai   fini
dell'aggiornamento   e  integrazione  del  piano  di  sorveglianza  e
controllo  delle  discariche  esistenti  per  rifiuti non pericolosi,
eventualmente promossi su iniziativa del gestore.