Art. 10. Piano di solveglianza e controllo delle discariche esistenti 1. Il piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti per rifiuti inerti - inerente al piano di adeguamento approvato ai sensi dell'Art. 7, comma 2 - puo' essere modificato per adeguarlo alle indicazioni tecniche stabilite dall'allegato C, su iniziativa del gestore della discarica. In tal caso, il provvedimento di approvazione della modifica deve intervenire entro il 31 dicembre 2005. 2. Entro il 15 luglio 2005, gli enti gestori delle discariche per rifiuti non pericolosi, adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, presentano all'agenzia il piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti, recante i contenuti indicati nell'allegato C al presente regolamento, osservando inoltre gli adempimenti ivi previsti. Il predetto piano costituisce parte integrante del piano di adeguamento ed e' approvato dall'agenzia in conformita' a quanto previsto dall'Art. 7, comma 1. 3. Relativamente alle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi, non adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, il piano di sorveglianza e controllo e' approvato nell'ambito del procedimento richiamato dall'Art. 7, comma 1. Le disposizioni procedurali dell'Art. 8, comma 2, sono applicabili anche ai fini dell'aggiornamento e integrazione del piano di sorveglianza e controllo delle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi, eventualmente promossi su iniziativa del gestore.