Art. 11. Garanzie finanziarie 1. In attuazione dell'Art. 88 del testo unico e dell'Art. 14 del decreto legislativo n. 36 del 2003, le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa delle discariche, nonche' per la gestione successiva alla chiusura delle stesse sono prestate dall'ente o dal soggetto che ha presentato il piano di adeguamento ovvero la domanda di autorizzazione, in conformita' agli importi e con le modalita' stabilite con deliberazione della giunta provinciale 5 settembre 2003, n. 2202, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 38 del 23 settembre 2003. 2. Ferme restando le disposizioni transitorie stabilite dalla deliberazione richiamata dal comma 1 afferenti le garanzie finanziarie prestate per le discariche esistenti, le predette garanzie sono comunque adeguate con riguardo alla gestione successiva alla chiusura della discarica secondo quanto indicato dalla medesima deliberazione. 3. Ai fini del trattenimento trentennale della garanzia per la gestione successiva alla chiusura delle discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi - ai sensi dell'Art. 14, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 36 del 2003 - la medesima garanzia puo' essere prestata in successione per periodi quinquennali. In tale ultima ipotesi, la garanzia e' rinnovata prima della scadenza di ciascun quinquennio. In caso di mancato rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza la garanzia puo' essere incamerata nel bilancio provinciale.