Art. 11.
                        Garanzie finanziarie

    1.  In attuazione dell'Art. 88 del testo unico e dell'Art. 14 del
decreto  legislativo  n.  36  del  2003,  le garanzie finanziarie per
l'attivazione  e  la gestione operativa delle discariche, nonche' per
la  gestione  successiva  alla  chiusura  delle  stesse sono prestate
dall'ente  o  dal  soggetto che ha presentato il piano di adeguamento
ovvero  la  domanda  di autorizzazione, in conformita' agli importi e
con le modalita' stabilite con deliberazione della giunta provinciale
5 settembre  2003, n. 2202, pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione n. 38 del 23 settembre 2003.
    2.  Ferme  restando  le  disposizioni transitorie stabilite dalla
deliberazione   richiamata   dal   comma 1   afferenti   le  garanzie
finanziarie   prestate  per  le  discariche  esistenti,  le  predette
garanzie sono comunque adeguate con riguardo alla gestione successiva
alla  chiusura della discarica secondo quanto indicato dalla medesima
deliberazione.
    3.  Ai  fini  del trattenimento trentennale della garanzia per la
gestione  successiva  alla  chiusura delle discariche per rifiuti non
pericolosi e per rifiuti pericolosi - ai sensi dell'Art. 14, comma 2,
lettera b),  del  decreto  legislativo  n.  36 del 2003 - la medesima
garanzia   puo'   essere   prestata   in   successione   per  periodi
quinquennali.  In tale ultima ipotesi, la garanzia e' rinnovata prima
della  scadenza  di  ciascun  quinquennio. In caso di mancato rinnovo
almeno  sessanta  giorni prima della scadenza la garanzia puo' essere
incamerata nel bilancio provinciale.