Art. 12. Disposizioni finali 1. Al fini dell'attuazione dell'Art. 10 della direttiva 1999/31/CE e dell'Art. 15 del decreto legislativo n. 36 del 2003, continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dagli articoli 70, 71 e 71-bis del testo unico e dall'Art. 8 della legge provinciale n. 5 del 1998. 2. Con l'approvazione dei piani di adeguamento delle discariche esistenti, da adottarsi nel rispetto delle scadenze previste da questo regolamento, e' disposta l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio delle discariche interessate. 3. In caso di mancata approvazione del piano di adeguamento della discarica secondo quanto previsto da questo regolamento, il comune territorialmente competente adotta il provvedimento di chiusura della discarica previsto dall'Art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, in relazione alle disposizioni degli articoli 77 e 90 del testo unico.