Art. 12.
                         Disposizioni finali

    1.   Al   fini   dell'attuazione  dell'Art.  10  della  direttiva
1999/31/CE  e  dell'Art.  15  del decreto legislativo n. 36 del 2003,
continuano ad applicarsi le disposizioni stabilite dagli articoli 70,
71  e 71-bis del testo unico e dall'Art. 8 della legge provinciale n.
5 del 1998.
    2.  Con  l'approvazione dei piani di adeguamento delle discariche
esistenti,  da  adottarsi  nel  rispetto  delle  scadenze previste da
questo  regolamento,  e'  disposta l'autorizzazione alla prosecuzione
dell'esercizio delle discariche interessate.
    3. In caso di mancata approvazione del piano di adeguamento della
discarica  secondo  quanto  previsto da questo regolamento, il comune
territorialmente competente adotta il provvedimento di chiusura della
discarica  previsto dall'Art. 17, comma 5, del decreto legislativo n.
36  del  2003,  in relazione alle disposizioni degli articoli 77 e 90
del testo unico.