Art. 2. Denominazione degli atti normativi 1. Nel presente regolamento la citazione dei sottoindicati atti normativi e' effettuata nel seguente modo: a) con la denominazione «testo unico» si intende far riferimento al decreto del Presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti); b) con la denominazione «decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002» si intende far riferimento al decreto del Presidente della provincia 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg. (Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'Art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1); c) con la denominazione «legge provinciale n. 5 del 1998» si intende far riferimento alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti); d) con la denominazione «decreto legislativo n. 22 del 1997» si intende far riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio); e) con la denominazione «decreto legislativo n. 36 del 2003» si intende far riferimento al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti); f) con la denominazione «decreto ministeriale 13 marzo 2003» si intende far riferimento al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita' produttive ed il Ministro della salute, sentito il Ministro degli affari regionali, 13 marzo 2003 (Criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica); g) con la denominazione «direttiva 1999/31/CE» si intende far riferimento alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.