Art. 5.
               Ammissibilita' dei rifiuti in discarica

    1.   Resta   fermo   quanto  disposto  dall'Art.  6  del  decreto
legislativo  n. 36 del 2003 in ordine all'ammissibilita' in discarica
dei rifiuti considerati dal medesimo Art. 6.
    2. Possono essere collocati in discarica i rifiuti rispondenti ai
criteri  di  ammissibilita'  e  alle condizioni tecniche e gestionali
stabiliti  dagli  articoli 7  e  17 del decreto legislativo n. 36 del
2003   e   dal  decreto  ministeriale  13 marzo  2003,  salvo  quanto
diversamente   disposto  dal  presente  regolamento  e  dai  relativi
allegati.
    3. I provvedimenti di assimilazione dei rifiuti ai rifiuti urbani
di  cui all'Art. 74, commi 1, 2 e 3, del testo unico sono conformati,
in  quanto occorra, dall'agenzia alle disposizioni statali richiamate
dal presente articolo e a quelle stabilite dal presente regolamento.