Art. 5. Ammissibilita' dei rifiuti in discarica 1. Resta fermo quanto disposto dall'Art. 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003 in ordine all'ammissibilita' in discarica dei rifiuti considerati dal medesimo Art. 6. 2. Possono essere collocati in discarica i rifiuti rispondenti ai criteri di ammissibilita' e alle condizioni tecniche e gestionali stabiliti dagli articoli 7 e 17 del decreto legislativo n. 36 del 2003 e dal decreto ministeriale 13 marzo 2003, salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento e dai relativi allegati. 3. I provvedimenti di assimilazione dei rifiuti ai rifiuti urbani di cui all'Art. 74, commi 1, 2 e 3, del testo unico sono conformati, in quanto occorra, dall'agenzia alle disposizioni statali richiamate dal presente articolo e a quelle stabilite dal presente regolamento.