Art. 6.
                     Durata delle autorizzazioni

    1.  La  durata  e  il  rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio
delle  discariche restano regolati dall'Art. 28, comma 3, del decreto
legislativo  n.  22  del  1997  e  dall'Art. 10, comma 5, del decreto
legislativo  n.  36  del  2003,  nonche'  dalla  legislazione statale
attuativa  della  direttiva  96/61/CE  relativa  alla  prevenzione  e
riduzione integrate dell'inquinamento.
    2.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni transitorie afferenti la
durata  delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche stabilite
dagli  articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della provincia n.
9-99/Leg. del 2002.