Art. 6. Durata delle autorizzazioni 1. La durata e il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche restano regolati dall'Art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 e dall'Art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2003, nonche' dalla legislazione statale attuativa della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. 2. Sono fatte salve le disposizioni transitorie afferenti la durata delle autorizzazioni all'esercizio delle discariche stabilite dagli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002.