Art. 7. Piani di adeguamento delle discariche esistenti 1. Fatte salve le specifiche disposizioni derogatorie al decreto legislativo n. 36 del 2003 stabilite dal presente regolamento e dai relativi allegati, il piano di adeguamento delle discariche per rifiuti non pericolosi, gia' autorizzate alla data del 27 marzo 2003, e' approvato in conformita' alle disposizioni dell'Art. 15, comma 6-bis, del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002 e dell'Art. 3, commi 5 e 6, del presente regolamento. 2. Ove non ancora approvati, i piani di adeguamento delle discariche per rifiuti inerti, gia' autorizzate alla data del 27 marzo 2003, sono approvati dai comuni entro il 15 luglio 2005. Restano in ogni caso validi ed efficaci i provvedimenti di approvazione dei piani di adeguamento adottati entro il 15 luglio 2005, anche a superamento del termine stabilito dall'Art. 16, comma 6-bis, del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg. del 2002. 3. Qualora, relativamente alle discariche esistenti per rifiuti inerti, sia stata presentata al comune entro il 27 settembre 2003 apposita dichiarazione di chiusura della discarica entro il termine massimo del 16 luglio 2005, il gestore e' tenuto a presentare al comune i piani di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo entro la data del 15 luglio 2005. Tali piani sono approvati dai comuni competenti entro il termine del 31 dicembre 2005. In tali ipotesi, e' vietata la collocazione di rifiuti in discarica a decorrere dal 17 luglio 2005.