Art. 7.
           Piani di adeguamento delle discariche esistenti

    1.  Fatte salve le specifiche disposizioni derogatorie al decreto
legislativo  n.  36 del 2003 stabilite dal presente regolamento e dai
relativi  allegati,  il  piano  di  adeguamento  delle discariche per
rifiuti non pericolosi, gia' autorizzate alla data del 27 marzo 2003,
e'   approvato   in   conformita'  alle  disposizioni  dell'Art.  15,
comma 6-bis,  del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg.
del 2002 e dell'Art. 3, commi 5 e 6, del presente regolamento.
    2.  Ove  non  ancora  approvati,  i  piani  di  adeguamento delle
discariche  per  rifiuti  inerti,  gia'  autorizzate  alla  data  del
27 marzo  2003,  sono  approvati  dai comuni entro il 15 luglio 2005.
Restano   in   ogni  caso  validi  ed  efficaci  i  provvedimenti  di
approvazione  dei  piani  di  adeguamento adottati entro il 15 luglio
2005,  anche  a  superamento  del  termine  stabilito  dall'Art.  16,
comma 6-bis,  del decreto del Presidente della provincia n. 9-99/Leg.
del 2002.
    3.  Qualora,  relativamente alle discariche esistenti per rifiuti
inerti,  sia  stata  presentata  al comune entro il 27 settembre 2003
apposita  dichiarazione  di chiusura della discarica entro il termine
massimo  del  16 luglio  2005,  il  gestore e' tenuto a presentare al
comune i piani di ripristino ambientale, di gestione post-operativa e
di  sorveglianza  e  controllo entro la data del 15 luglio 2005. Tali
piani  sono  approvati  dai  comuni  competenti  entro il termine del
31 dicembre  2005.  In  tali  ipotesi,  e' vietata la collocazione di
rifiuti in discarica a decorrere dal 17 luglio 2005.