Art. 8.
Piano  di  gestione  operativa delle discariche esistenti per rifiuti
                           non pericolosi

    1.  Il  capitolato di gestione della discarica previsto dall'Art.
70,  comma 3,  del  testo unico tiene luogo del piano per la gestione
operativa  delle  discariche  esistenti  adibite allo smaltimento dei
rifiuti  urbani,  fatte  salve le prescrizioni eventualmente adottate
con il provvedimento conclusivo del procedimento richiamato dall'Art.
7, comma 1.
    2.  Ove  non  ricorra la condizione del comma 1, il capitolato di
gestione e' adottato dall'ente gestore e presentato all'agenzia entro
il   15 luglio   2005.   L'agenzia  provvede  alla  sua  approvazione
nell'ambito   del   procedimento   di   rilascio  dell'autorizzazione
integrata  ambientale  ai  sensi dell'Art. 7, comma 1. In tale ultimo
caso,  il  capitolato  e'  applicato  dal  gestore con decorrenza dal
17 luglio 2005, anche nelle more di approvazione dello stesso.
    3.  Il  procedimento  di  cui  al  comma 2  si  applica anche per
l'aggiornamento  del  capitolato  di  gestione vigente, eventualmente
promosso su iniziativa del gestore.
    4. Le disposizioni procedurali del comma 2 sono applicabili anche
ai  fini  dell'aggiornamento e integrazione del piano per la gestione
operativa   delle   altre   discariche   esistenti  per  rifiuti  non
pericolosi, eventualmente promossi su iniziativa del gestore.