Art. 8. Piano di gestione operativa delle discariche esistenti per rifiuti non pericolosi 1. Il capitolato di gestione della discarica previsto dall'Art. 70, comma 3, del testo unico tiene luogo del piano per la gestione operativa delle discariche esistenti adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, fatte salve le prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento conclusivo del procedimento richiamato dall'Art. 7, comma 1. 2. Ove non ricorra la condizione del comma 1, il capitolato di gestione e' adottato dall'ente gestore e presentato all'agenzia entro il 15 luglio 2005. L'agenzia provvede alla sua approvazione nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'Art. 7, comma 1. In tale ultimo caso, il capitolato e' applicato dal gestore con decorrenza dal 17 luglio 2005, anche nelle more di approvazione dello stesso. 3. Il procedimento di cui al comma 2 si applica anche per l'aggiornamento del capitolato di gestione vigente, eventualmente promosso su iniziativa del gestore. 4. Le disposizioni procedurali del comma 2 sono applicabili anche ai fini dell'aggiornamento e integrazione del piano per la gestione operativa delle altre discariche esistenti per rifiuti non pericolosi, eventualmente promossi su iniziativa del gestore.