Art. 9. Piani di ripristino ambientale e di gestione in fase post-operativa per le discariche esistenti 1. Nell'ambito del piano di adeguamento delle discariche esistenti per rifiuti inerti, il piano di ripristino ambientale definisce la destinazione d'uso dell'area, assicurando l'integrita' dello strato di copertura finale. Nel caso in cui il piano di ripristino preveda la ricostituzione di una copertura vegetale, l'intervento e' eseguito tenendo conto delle condizioni morfologiche del sito di discarica. La localizzazione - ai sensi degli articoli 66 e 67-bis del testo unico, nonche' dell'Art. 6 della legge provinciale n. 5 del 1998 - di impianti di gestione dei rifiuti nei siti di discarica per rifiuti inerti ripristinati, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2003, e' subordinata all'obbligo di garantire l'integrita' dello strato di copertura finale. 2. Entro il 31 dicembre 2007 la provincia approva il programma delle opere igienico-sanitarie afferente la bonifica delle discariche esistenti adibite allo smaltimento dei rifiuti urbani, ai sensi dell'Art. 76 del testo unico. In attuazione di detto programma, sono presentati - entro il 31 dicembre 2008 - all'agenzia i piani di ripristino ambientale e di gestione in fase post-operativa delle medesime discariche. Tali piani sono approvati dall'agenzia entro i centottanta giorni successivi dalla loro presentazione. 3. I piani di ripristino ambientale e di gestione in fase post-operativa per le discariche esistenti di rifiuti non pericolosi - diversi dai rifiuti urbani - costituiscono parte integrante del piano di adeguamento e sono approvati in conformita' a quanto previsto dall'Art. 7, comma 1. 4. Le disposizioni stabilite dall'Art. 76, comma 4-bis, del testo unico trovano applicazione con riferimento ai procedimenti di approvazione di progetti di bonifica e di autorizzazione dei relativi interventi per i quali e' intervenuto il provvedimento finale prima del 16 dicembre 1999, anche all'infuori delle previsioni del piano di bonifica di cui al medesimo Art. 76.