Art. 9.
Piani  di  ripristino ambientale e di gestione in fase post-operativa
                     per le discariche esistenti

    1.   Nell'ambito   del  piano  di  adeguamento  delle  discariche
esistenti  per  rifiuti  inerti,  il  piano  di ripristino ambientale
definisce  la  destinazione d'uso dell'area, assicurando l'integrita'
dello  strato  di  copertura  finale.  Nel  caso  in  cui il piano di
ripristino  preveda  la  ricostituzione  di  una  copertura vegetale,
l'intervento  e' eseguito tenendo conto delle condizioni morfologiche
del sito di discarica. La localizzazione - ai sensi degli articoli 66
e 67-bis del testo unico, nonche' dell'Art. 6 della legge provinciale
n.  5  del  1998  -  di  impianti di gestione dei rifiuti nei siti di
discarica  per rifiuti inerti ripristinati, anche prima della data di
entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo  n.  36  del  2003, e'
subordinata  all'obbligo  di  garantire  l'integrita' dello strato di
copertura finale.
    2.  Entro  il  31 dicembre 2007 la provincia approva il programma
delle opere igienico-sanitarie afferente la bonifica delle discariche
esistenti  adibite  allo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani, ai sensi
dell'Art.  76 del testo unico. In attuazione di detto programma, sono
presentati  -  entro  il  31 dicembre  2008  - all'agenzia i piani di
ripristino  ambientale  e  di  gestione  in fase post-operativa delle
medesime  discariche.  Tali piani sono approvati dall'agenzia entro i
centottanta giorni successivi dalla loro presentazione.
    3.  I  piani  di  ripristino  ambientale  e  di  gestione in fase
post-operativa  per le discariche esistenti di rifiuti non pericolosi
-  diversi  dai  rifiuti  urbani - costituiscono parte integrante del
piano  di  adeguamento  e  sono  approvati  in  conformita'  a quanto
previsto dall'Art. 7, comma 1.
    4. Le disposizioni stabilite dall'Art. 76, comma 4-bis, del testo
unico   trovano  applicazione  con  riferimento  ai  procedimenti  di
approvazione di progetti di bonifica e di autorizzazione dei relativi
interventi  per  i quali e' intervenuto il provvedimento finale prima
del 16 dicembre 1999, anche all'infuori delle previsioni del piano di
bonifica di cui al medesimo Art. 76.