(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'Art. 3 della legge regionale n. 18/2004 1. Dopo il comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, e' inserito il seguente: «3-bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani introdotti stabilmente da altre regioni provvedono, entro quindici giorni dall'inizio della detenzione, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip. Per i cani introdotti stabilmente da altre regioni gia' identificati con microchip i proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso termine, alla segnalazione dell'acquisizione del cane al servizio veterinario dell'ASL di residenza per la registrazione nella banca dati regionale. I cani privi di identificazione non possono essere condotti a mostre, gare ed esposizioni.».