(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del
                           7 luglio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
        Modifica all'Art. 3 della legge regionale n. 18/2004

    1.  Dopo  il  comma 3 dell'Art. 3 della legge regionale 19 luglio
2004, n. 18, e' inserito il seguente:
    «3-bis. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani
introdotti  stabilmente  da  altre regioni provvedono, entro quindici
giorni  dall'inizio  della  detenzione,  alla  registrazione dei cani
stessi  ed  alla  contestuale  applicazione del microchip. Per i cani
introdotti   stabilmente  da  altre  regioni  gia'  identificati  con
microchip  i  proprietari ed i detentori sono tenuti, entro lo stesso
termine,  alla  segnalazione  dell'acquisizione  del cane al servizio
veterinario  dell'ASL  di  residenza per la registrazione nella banca
dati  regionale.  I  cani privi di identificazione non possono essere
condotti a mostre, gare ed esposizioni.».