Art. 2. Modifica all'Art. 11 della legge regionale n. 18/2004 1. Il comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale 19 luglio 2004, n. 18, e' sostituito dal seguente: «1. I proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro il 31 dicembre 2005, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip.».