Art. 2.
        Modifica all'Art. 11 della legge regionale n. 18/2004

    1.  Il comma 1 dell'Art. 11 della legge regionale 19 luglio 2004,
n. 18, e' sostituito dal seguente:
    «1.  I  proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio
alla  data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro
il   31 dicembre   2005,  anche  tramite  eventuali  detentori,  alla
registrazione  dei  cani  stessi ed alla contestuale applicazione del
microchip.».