Art. 3. Modifica all'Art. 12 della legge regionale n. 18/2004 1. Il comma 1 dell'Art. 12 della legge regionale del 19 luglio 2004, n. 18, e' sostituito dal seguente: «1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'Art. 3, commi 1, 3, 3-bis e 5, all'Art. 9, comma 1 ed all'Art. 11, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 4 luglio 2005 BRESSO