Art. 3.
        Modifica all'Art. 12 della legge regionale n. 18/2004

      1.  Il comma 1 dell'Art. 12 della legge regionale del 19 luglio
2004, n. 18, e' sostituito dal seguente:
    «1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'Art. 3, commi 1,
3,  3-bis e 5, all'Art. 9, comma 1 ed all'Art. 11, comma 1, e' punita
con la sanzione amministrativa da euro 38,00 a euro 232,00.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 4 luglio 2005
                               BRESSO