Allegato
Modifiche  al Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per
   la   concessione   ai   prestatori   di   attivita'  professionali
   ordinistiche  e  non ordinistiche di finanziamenti per le spese di
   avvio   e  di  funzionamento  dei  primi  tre  anni  di  attivita'
   professionale  di  cui  all'Art. 9 della legge regionale 22 aprile
   2004,  n.  13  (Interventi  in materia di professioni) emanato con
   decreto  del  Presidente  della  Regione dell'11 novembre 2004, n.
   0373/Pres.
                               Art. 1.
                   Modifica all'Art. 3 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
    1. Dopo  il  comma 2,  lettera c),  dell'Art.  3  del decreto del
Presidente  della  Regione  n. 0373/Pres. di data 11 novembre 2004 e'
inserito il seguente:
    «c-bis) le  condizioni previste alla lettera c) valgono anche per
coloro  che,  gia'  in  possesso  del certificato di attribuzione del
numero  di  partita  I.V.A.  per  lo  svolgimento  di  una precedente
attivita',   documentino   debitamente   l'avvenuto  avvio,  in  data
successiva  all'entrata  in  vigore della legge regionale n. 13/2004,
dell'attivita'   professionale   per   la   quale   si   richiede  il
contributo;».
                               Art. 2.
                   Modifica all'Art. 3 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
    1. Alla   lettera c),   comma 2,  dell'Art.  3  del  decreto  del
Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004, le parole: «dei redditi»
sono sostituite dalla seguente: «I.V.A.».
                               Art. 3.
                   Modifica all'Art. 9 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
    1. Al  comma 1  dell'Art.  9  del  decreto  del  Presidente della
regione  n.  0373/Pres./2004 le parole: «pari al 25%» sono sostituite
dalle seguenti: «pari al 40%».
                               Art. 4.
                  Modifica all'Art. 16 del decreto
           del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004
    1. L'Art.  16  (Decadenza  e  revoca)  del decreto del Presidente
della Regione n. 0373/Pres./2004 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  16.  (Revoca).  -  1. Ai  sensi  dell'Art.  49 della legge
regionale  20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto di accesso) e successive
modificazioni  ed  integrazioni  l'ufficio  competente  procede  alla
revoca del contributo qualora, in particolare:
      a) gli  interventi  per i quali il contributo e' stato concesso
non siano realizzati entro i termini previsti dall'Art. 10, commi 1 e
2;
      b) gli  interventi  per i quali il contributo e' stato concesso
siano stati realizzati in misura inferiore al 70%;
      c) sia stata riscontrata la non veridicita' del contenuto delle
dichiarazioni  rese  in  base  alla  vigente  normativa in materia di
dichiarazioni   sostitutive,  salvo  quanto  previsto  dall'Art.  71,
comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n.   445   (testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
      d) siano   venuti  meno  uno  o  piu'  dei  requisiti  previsti
dall'Art.  3  del  presente  regolamento,  ad eccezione del requisito
dell'eta'.».
                               Art. 5.
                      Disposizioni transitorie
    1. L'Art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n.
0373/Pres./2004, come modificato dall'Art. 3 del presente regolamento
si  applica a tutte le domande di finanziamento pervenute all'ufficio
competente   anteriormente  all'entrata  in  vigore  del  regolamento
medesimo.
                               Art. 6.
                          Entrata in vigore
    1. Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy