Allegato Modifiche al Regolamento concernente misure, criteri e modalita' per la concessione ai prestatori di attivita' professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivita' professionale di cui all'Art. 9 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni) emanato con decreto del Presidente della Regione dell'11 novembre 2004, n. 0373/Pres. Art. 1. Modifica all'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. Dopo il comma 2, lettera c), dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres. di data 11 novembre 2004 e' inserito il seguente: «c-bis) le condizioni previste alla lettera c) valgono anche per coloro che, gia' in possesso del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. per lo svolgimento di una precedente attivita', documentino debitamente l'avvenuto avvio, in data successiva all'entrata in vigore della legge regionale n. 13/2004, dell'attivita' professionale per la quale si richiede il contributo;». Art. 2. Modifica all'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. Alla lettera c), comma 2, dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004, le parole: «dei redditi» sono sostituite dalla seguente: «I.V.A.». Art. 3. Modifica all'Art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. Al comma 1 dell'Art. 9 del decreto del Presidente della regione n. 0373/Pres./2004 le parole: «pari al 25%» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 40%». Art. 4. Modifica all'Art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 1. L'Art. 16 (Decadenza e revoca) del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 16. (Revoca). - 1. Ai sensi dell'Art. 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni l'ufficio competente procede alla revoca del contributo qualora, in particolare: a) gli interventi per i quali il contributo e' stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'Art. 10, commi 1 e 2; b) gli interventi per i quali il contributo e' stato concesso siano stati realizzati in misura inferiore al 70%; c) sia stata riscontrata la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'Art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); d) siano venuti meno uno o piu' dei requisiti previsti dall'Art. 3 del presente regolamento, ad eccezione del requisito dell'eta'.». Art. 5. Disposizioni transitorie 1. L'Art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 0373/Pres./2004, come modificato dall'Art. 3 del presente regolamento si applica a tutte le domande di finanziamento pervenute all'ufficio competente anteriormente all'entrata in vigore del regolamento medesimo. Art. 6. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy