(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto aige
                      n. 31 del 2 agosto 2005)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Visto  l'Art.  53  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
31 agosto  1972,  n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il Presidente della giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla giunta;
    Visto  l'Art.  54,  comma 1,  numero  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti sulle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
delle province;
    Vista  la  deliberazione  della giunta provinciale n. 936 di data
13 maggio  2005  2005,  con  la quale e' stato approvato lo schema di
regolamento recante «Modifiche al decreto del Presidente della giunta
provinciale  17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. (regolamento concernente le
funzioni,  la  composizione  e  le  modalita'  di  accesso  al  Corpo
forestale  provinciale  ai sensi dell'Art. 67 della legge provinciale
3 aprile 1997, n. 7)»;
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Modificazioni  all'Art.  2  del  decreto  del Presidente della giunta
              provinciale 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg.

    1. Al comma 1 dell'Art. 2 del decreto del Presidente della giunta
provinciale  17 aprile 2000, n. 5-23/Leg., sono apportate le seguenti
modificazioni:
      a) la lettera n) e' sostituita dalla seguente:
      «n)  compiti  di consulenza e assistenza tecnica ai proprietari
di  beni  silvo-pastorali  e  agli  operatori  economici  del settore
forestale;»;
      b) dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:
      «n-bis)   organizzazione   e   partecipazione   a  cerimonie  e
manifestazioni connesse all'attivita' svolta dal C.F.P.;
      n-ter)  ogni altra attivita' non ricompresa nelle lettere da a)
a n-bis) di questo comma, riconducibile alle funzioni del C.F.P.».