(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 32 del 9 agosto 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione, nel rispetto della Carta dei valori del volontariato, quale espressione dell'identita', dei principi e dei valori dell'attivita' di volontariato, riconosce il valore del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, liberamente costituiti, come espressioni di partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e, salvaguardandone l'autonomia, favorisce il loro apporto originale e propositivo al conseguimento delle piu' ampie finalita' sociali, culturali, civili e di protezione civile. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche, regionali e locali, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale, agevolando il formarsi di nuove realta' associative, il consolidamento e il rafforzamento di quelle esistenti.