(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                        32 del 9 agosto 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto

    1.   La   Regione,  nel  rispetto  della  Carta  dei  valori  del
volontariato,  quale  espressione  dell'identita', dei principi e dei
valori  dell'attivita'  di  volontariato,  riconosce  il  valore  del
volontariato    e   dell'associazionismo   di   promozione   sociale,
liberamente   costituiti,   come   espressioni   di   partecipazione,
solidarieta'    e    pluralismo,   ne   promuove   lo   sviluppo   e,
salvaguardandone  l'autonomia,  favorisce il loro apporto originale e
propositivo  al  conseguimento  delle  piu'  ampie finalita' sociali,
culturali, civili e di protezione civile.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma 1,  la  presente legge
disciplina  i  rapporti  delle  istituzioni  pubbliche,  regionali  e
locali,  con  le organizzazioni di volontariato e con le associazioni
di  promozione  sociale,  agevolando  il  formarsi  di  nuove realta'
associative,   il   consolidamento   e  il  rafforzamento  di  quelle
esistenti.