Art. 10.
                          Comitato tecnico

    1. E' istituito il comitato tecnico composto da:
      a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato;
      b) il  presidente  del  comitato  di  gestione del fondo di cui
all'Art. 15 della legge n. 266/1991, o suo delegato;
      c) il  presidente del centro di servizio per il volontariato di
cui all'Art. 12, o suo delegato;
      d) sei   rappresentanti   delle   organizzazioni  iscritte  nel
registro,  in  misura  proporzionale al numero delle iscrizioni nella
relativa  sezione,  ferma  restando  la  partecipazione  di almeno un
rappresentante  per  ognuna  delle  due sezioni in cui si articola il
registro.
    2.  Il  comitato  tecnico  e',  nominato  con deliberazione della
giunta regionale e dura in carica tre anni. Al comitato spetta:
      a) formulare  alla  consulta  le  proposte  di  cui all'Art. 9,
comma 3, lettera e);
      b) esprimere   parere   sulle   proposte  di  iscrizione  o  di
cancellazione dal registro;
      c) esprimere    parere    sulle   iniziative   di   formazione,
aggiornamento   e  qualificazione  professionale,  programmate  dalla
Regione e rivolte o aperte agli aderenti alle organizzazioni.
    3.   Il  comitato  tecnico  adotta  un  regolamento  interno  per
disciplinare  il  proprio  funzionamento.  Hanno  comunque  diritto a
partecipare   alle   riunioni  del  comitato  tecnico  gli  assessori
regionali,  o  loro  delegati, competenti in relazione agli argomenti
all'ordine  del  giorno.  Dell'attivita'  svolta, il comitato tecnico
fornisce regolarmente informazioni alla consulta.
    4. I compiti di segreteria del comitato tecnico sono svolti dalla
struttura competente.
    5.  La  carica  di  componente  del comitato tecnico e' gratuita,
salvo  il  rimborso  delle  spese sostenute e documentate, secondo le
disposizioni vigenti per il personale regionale.