Art. 10. Comitato tecnico 1. E' istituito il comitato tecnico composto da: a) il dirigente della struttura competente, o suo delegato; b) il presidente del comitato di gestione del fondo di cui all'Art. 15 della legge n. 266/1991, o suo delegato; c) il presidente del centro di servizio per il volontariato di cui all'Art. 12, o suo delegato; d) sei rappresentanti delle organizzazioni iscritte nel registro, in misura proporzionale al numero delle iscrizioni nella relativa sezione, ferma restando la partecipazione di almeno un rappresentante per ognuna delle due sezioni in cui si articola il registro. 2. Il comitato tecnico e', nominato con deliberazione della giunta regionale e dura in carica tre anni. Al comitato spetta: a) formulare alla consulta le proposte di cui all'Art. 9, comma 3, lettera e); b) esprimere parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal registro; c) esprimere parere sulle iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale, programmate dalla Regione e rivolte o aperte agli aderenti alle organizzazioni. 3. Il comitato tecnico adotta un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento. Hanno comunque diritto a partecipare alle riunioni del comitato tecnico gli assessori regionali, o loro delegati, competenti in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. Dell'attivita' svolta, il comitato tecnico fornisce regolarmente informazioni alla consulta. 4. I compiti di segreteria del comitato tecnico sono svolti dalla struttura competente. 5. La carica di componente del comitato tecnico e' gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo le disposizioni vigenti per il personale regionale.