Art. 11. Conferenza regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale 1. L'assessore regionale competente in materia di politiche sociali convoca ogni tre anni la conferenza regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale, anche con il compito di esaminare le problematiche individuate dalla consulta in relazione alle attivita', ai bisogni e all'identita' delle organizzazioni. 2. Alla conferenza partecipano i legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni presenti nel territorio regionale, iscritte e non iscritte nel registro, i rappresentanti degli enti locali, dell'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta, i patronati e gli enti di cui all'Art. 15 della legge n. 266/1991.