Art. 11.
Conferenza  regionale  del  volontariato  e  dell'associazionismo  di
                         promozione sociale

    1.  L'assessore  regionale  competente  in  materia  di politiche
sociali   convoca   ogni   tre   anni  la  conferenza  regionale  del
volontariato  e dell'associazionismo di promozione sociale, anche con
il  compito  di esaminare le problematiche individuate dalla consulta
in  relazione  alle  attivita',  ai  bisogni  e  all'identita'  delle
organizzazioni.
    2.  Alla  conferenza  partecipano i legali rappresentanti, o loro
delegati,  delle  organizzazioni  presenti  nel territorio regionale,
iscritte  e  non  iscritte  nel registro, i rappresentanti degli enti
locali,  dell'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta,
i patronati e gli enti di cui all'Art. 15 della legge n. 266/1991.