Art. 12.
               Centro di servizio per il volontariato

    1.  La  Regione  riconosce  il  ruolo  fondamentale del centro di
servizio  per il volontariato regionale costituito ai sensi dell'Art.
15 della legge n. 266/1991.
    2.  Il comitato di gestione del fondo, istituito con le modalita'
di   cui   all'Art.  15  della  legge  n.  266/1991,  provvede,  ogni
quinquennio,  ad  individuare  e  a  rendere  pubblici  i criteri per
l'istituzione dell'unico centro di servizio per il volontariato della
Valle d'Aosta.
    3.  Le  organizzazioni  di volontariato iscritte nel registro, in
numero  non  inferiore  al 20 per cento di quelle iscritte al momento
della  pubblicazione  del  bando,  possono  richiedere al comitato di
gestione   la  costituzione  del  centro  di  servizio,  con  istanza
sottoscritta   dai   legali   rappresentanti   delle   organizzazioni
richiedenti,  allegando  lo  statuto  e  il  programma.  di attivita'
dell'istituendo  centro  di  servizio  ed  indicando il nominativo di
colui  che  assume  la  responsabilita'  amministrativa del centro il
quale  sottoscrive,  congiuntamente  agli altri legali rappresentanti
delle organizzazioni richiedenti, l'istanza di costituzione.
    4.  Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute sulla base
dei  criteri  predeterminati  nel  bando  e  istituisce  con  proprio
provvedimento il centro di servizio.
    5.  Il  centro  di servizio armonizza la propria attivita' con le
indicazioni  della  programmazione  regionale, sulla base di appositi
protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione.
    6.  Il  centro  di  servizio  e'  commissariato  dal  comitato di
gestione   qualora   sia   accertato  il  venir  meno  dell'effettivo
svolgimento   delle   attivita'  a  favore  delle  organizzazioni  di
volontariato, ovvero lo svolgimento di attivita' in modo difforme dai
propri   regolamenti   o   in   caso   di  accertate  inadempienze  o
irregolarita' nella gestione.
    7.  Entro  sei mesi dal commissariamento, il comitato di gestione
provvede  ad  espletare  le  procedure  di cui al comma 2, utili alla
costituzione di un nuovo centro di servizio.
    8.  Il  funzionamento  del  centro di servizio e' disciplinato da
apposito  regolamento  interno  approvato dagli organi competenti, il
cui  contenuto  deve essere conforme alle indicazioni di cui all'Art.
4.
    9.   Il  centro  di  servizio  redige  i  bilanci,  preventivo  e
consuntivo,  e  li  trasmette  al  comitato  di  gestione. I proventi
derivanti  da  fonti  diverse  dal  comitato stesso sono amministrati
separatamente.