Art. 12. Centro di servizio per il volontariato 1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale del centro di servizio per il volontariato regionale costituito ai sensi dell'Art. 15 della legge n. 266/1991. 2. Il comitato di gestione del fondo, istituito con le modalita' di cui all'Art. 15 della legge n. 266/1991, provvede, ogni quinquennio, ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione dell'unico centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta. 3. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro, in numero non inferiore al 20 per cento di quelle iscritte al momento della pubblicazione del bando, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione del centro di servizio, con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, allegando lo statuto e il programma. di attivita' dell'istituendo centro di servizio ed indicando il nominativo di colui che assume la responsabilita' amministrativa del centro il quale sottoscrive, congiuntamente agli altri legali rappresentanti delle organizzazioni richiedenti, l'istanza di costituzione. 4. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute sulla base dei criteri predeterminati nel bando e istituisce con proprio provvedimento il centro di servizio. 5. Il centro di servizio armonizza la propria attivita' con le indicazioni della programmazione regionale, sulla base di appositi protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione. 6. Il centro di servizio e' commissariato dal comitato di gestione qualora sia accertato il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attivita' a favore delle organizzazioni di volontariato, ovvero lo svolgimento di attivita' in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di accertate inadempienze o irregolarita' nella gestione. 7. Entro sei mesi dal commissariamento, il comitato di gestione provvede ad espletare le procedure di cui al comma 2, utili alla costituzione di un nuovo centro di servizio. 8. Il funzionamento del centro di servizio e' disciplinato da apposito regolamento interno approvato dagli organi competenti, il cui contenuto deve essere conforme alle indicazioni di cui all'Art. 4. 9. Il centro di servizio redige i bilanci, preventivo e consuntivo, e li trasmette al comitato di gestione. I proventi derivanti da fonti diverse dal comitato stesso sono amministrati separatamente.