Art. 13.
Attivita'   relative   alle   associazioni   di  promozione  sociale.
      Modificazione della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12

    1. La Regione, sulla base di apposita convenzione, dota il centro
di  servizio  di  un  fondo  per lo svolgimento delle attivita' delle
associazioni di promozione sociale.
    2.  Il  centro  di  servizio  predispone  annualmente il piano di
attivita' delle associazioni di promozione sociale e lo presenta alla
giunta  regionale che lo approva, stabilendo altresi' l'ammontare del
fondo di cui al comma 1.
    3.  Dal fondo sono esclusi i contributi erogati alle associazioni
ai  sensi  della  legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a
favore  di  associazioni  ed  enti  di tutela dei cittadini invalidi,
mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta).
    4.  L'Art.  3  della legge regionale n. 12/1994 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.   3   (Procedure). - 1.  L'istanza  per  l'ottenimento  del
contributo  e'  presentata  alla  struttura  regionale  competente in
materia di disabilita' entro il 28 febbraio dell'anno per il quale il
contributo e' richiesto.
    2.  La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione ogni
altra modalita' procedurale relativa alla concessione dei contributi.
    3.   La  deliberazione  di  cui  al  comma 2  e'  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione.».