Art. 13. Attivita' relative alle associazioni di promozione sociale. Modificazione della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 1. La Regione, sulla base di apposita convenzione, dota il centro di servizio di un fondo per lo svolgimento delle attivita' delle associazioni di promozione sociale. 2. Il centro di servizio predispone annualmente il piano di attivita' delle associazioni di promozione sociale e lo presenta alla giunta regionale che lo approva, stabilendo altresi' l'ammontare del fondo di cui al comma 1. 3. Dal fondo sono esclusi i contributi erogati alle associazioni ai sensi della legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta). 4. L'Art. 3 della legge regionale n. 12/1994 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Procedure). - 1. L'istanza per l'ottenimento del contributo e' presentata alla struttura regionale competente in materia di disabilita' entro il 28 febbraio dell'anno per il quale il contributo e' richiesto. 2. La giunta regionale stabilisce con propria deliberazione ogni altra modalita' procedurale relativa alla concessione dei contributi. 3. La deliberazione di cui al comma 2 e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.».