Art. 14. Strutture per manifestazioni e attivita' istituzionali 1. La Regione, gli enti locali e l'azienda USL, nel rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialita', possono prevedere forme e modi per concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative temporanee promosse dalle organizzazioni medesime. 2. La Regione, gli enti locali e l'azienda U.S.L. possono altresi' concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili ed immobili, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali.