Art. 14.
       Strutture per manifestazioni e attivita' istituzionali

    1.  La Regione, gli enti locali e l'azienda USL, nel rispetto dei
principi di trasparenza e di imparzialita', possono prevedere forme e
modi per concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili
ed  immobili,  utili allo svolgimento di manifestazioni ed iniziative
temporanee promosse dalle organizzazioni medesime.
    2.  La  Regione,  gli  enti  locali  e  l'azienda  U.S.L. possono
altresi' concedere alle organizzazioni, in uso gratuito, beni, mobili
ed immobili, per lo svolgimento delle loro attivita' istituzionali.