Art. 15.
                      Iniziative di formazione

    1.  La  Regione  favorisce  la partecipazione degli aderenti alle
organizzazioni  iscritte  nel registro alle iniziative di formazione,
qualificazione  e aggiornamento professionali svolte o promosse dalla
stessa o da agenzie formative nei settori di diretto intervento delle
organizzazioni.