Art. 16. Disposizioni transitorie 1. In sede di prima applicazione, la consulta regionale del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale di cui all'Art. 9 e' convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata, in vigore della presente legge. 2. La giunta regionale nomina il comitato tecnico di cui all'Art. 10 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La struttura competente, sentito il comitato tecnico di cui all'Art. 10, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione delle organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato per verificarne l'effettiva natura ai fini dell'iscrizione, d'ufficio, nella sezione di competenza. Salva l'eventuale diversa collocazione in relazione agli esiti della predetta ricognizione, le organizzazioni gia' iscritte nel registro non necessitano di nuova iscrizione. 4. In sede di prima applicazione, i criteri per l'istituzione del centro di servizio per il volontariato della Valle d'Aosta, di cui all'Art. 12, sono individuati e pubblicati a cura del comitato di gestione del fondo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.