Art. 16.
                      Disposizioni transitorie

    1.  In  sede  di  prima  applicazione,  la consulta regionale del
volontariato  e  dell'associazionismo  di  promozione  sociale di cui
all'Art.  9 e' convocata entro sessanta giorni dalla data di entrata,
in vigore della presente legge.
    2. La giunta regionale nomina il comitato tecnico di cui all'Art.
10  entro  novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge.
    3.  La  struttura  competente, sentito il comitato tecnico di cui
all'Art. 10, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla ricognizione delle organizzazioni iscritte
nel  registro  regionale del volontariato per verificarne l'effettiva
natura   ai   fini   dell'iscrizione,  d'ufficio,  nella  sezione  di
competenza.  Salva l'eventuale diversa collocazione in relazione agli
esiti  della  predetta  ricognizione, le organizzazioni gia' iscritte
nel registro non necessitano di nuova iscrizione.
    4. In sede di prima applicazione, i criteri per l'istituzione del
centro  di  servizio  per il volontariato della Valle d'Aosta, di cui
all'Art.  12,  sono  individuati  e pubblicati a cura del comitato di
gestione  del  fondo,  di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.