Art. 19.
                      Disposizioni finanziarie

    1.  Gli  oneri  derivanti dall'applicazione della presente legge,
stimati  in  euro  30.000  annui  per  il triennio 2005/2007, trovano
copertura  con  le  risorse  disponibili  per  il 2005/2007 del Fondo
regionale  per  le  politiche  sociali  di cui all'Art. 3 della legge
regionale   4 settembre   2001,   n.   18   (Approvazione  del  piano
socio-sanitario  regionale  per  il  triennio  2002/2004), secondo le
modalita'   di  cui  all'Art.  22,  comma 3,  della  legge  regionale
11 dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004).
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 22 luglio 2005.
                               CAVERI