Art. 19. Disposizioni finanziarie 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, stimati in euro 30.000 annui per il triennio 2005/2007, trovano copertura con le risorse disponibili per il 2005/2007 del Fondo regionale per le politiche sociali di cui all'Art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), secondo le modalita' di cui all'Art. 22, comma 3, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 38 (legge finanziaria per gli anni 2002/2004). La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 22 luglio 2005. CAVERI