Art. 2.
                Definizioni e ambito di applicazione

    1. Ai fini della presente legge, si intende per:
      a) attivita'  di  volontariato,  il servizio continuativo reso,
senza   fini   di  lucro  e  remunerazione,  per  solidarieta'  anche
indiretta,  attraverso  prestazioni personali, volontarie e gratuite,
svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il
volontario  fa  parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi
rispetto all'organizzazione di volontariato;
      b) associazionismo  di  promozione  sociale,  le  attivita'  di
utilita'  sociale,  svolte  con  l'esclusione di ogni scopo di lucro,
prevalentemente   a  favore  degli  associati,  mediante  prestazioni
personali,  spontanee  e  gratuite,  al  fine  di arrecare beneficio,
direttamente   o   indirettamente,   a   singoli   soggetti   o  alla
collettivita'.  La  prevalenza  si  intende nel senso che l'eventuale
attivita'  svolta a favore di terzi aderenti non puo' riguardare piu'
del  10 per cento degli stessi e del volume di attivita' complessivo,
debitamente comprovato.
    2.  Le  attivita'  delle  organizzazioni  di volontariato e delle
associazioni   di   promozione  sociale,  di  seguito  congiuntamente
denominate organizzazioni, si espletano nei seguenti ambiti:
      a) sanitario,   socio-assistenziale   e   socio-sanitario,  con
particolare  riferimento  alle fasce di bisogno sociale rappresentate
da malattia, disagio, poverta', diversita', marginalita', disabilita'
e  dipendenze  patologiche  mediante interventi rivolti a soggetti di
qualsiasi  eta'  e  senza  distinzione  di  sesso  o  di  provenienza
geografica;
      b) promozione  e tutela dei diritti umani, della qualita' della
vita e delle pari opportunita';
      c) prevenzione  delle  varie  ipotesi  di  rischio di calamita'
naturali,  con  particolare riferimento alla protezione civile e alle
attivita'    connesse    di    soccorso,   accoglienza,   ascolto   e
accompagnamento;
      d) protezione e tutela degli animali;
      e) tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente, della cultura, del
patrimonio storico, artistico e monumentale, promozione e sviluppo di
attivita' connesse;
      f) animazione,  educazione,  formazione  ed  orientamento delle
giovani generazioni;
      g) educazione e formazione degli adulti;
      h) promozione dell'attivita' sportiva non agonistica;
      i) promozione del turismo sociale;
      i) cooperazione allo sviluppo.
    3.  La  presente  legge  non si applica ai partiti politici, alle
associazioni   sindacali,   alle   associazioni  professionali  e  di
categoria,   alle   cooperative   sociali,   ai   circoli  privati  e
associazioni  comunque  denominate  che  dispongano  limitazioni  con
riferimenti alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura,  nonche'  alle  organizzazioni  che  prevedono  il diritto di
trasferimento  della  quota associativa o collegano la partecipazione
sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.