Art. 2. Definizioni e ambito di applicazione 1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) attivita' di volontariato, il servizio continuativo reso, senza fini di lucro e remunerazione, per solidarieta' anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, svolte, individualmente o in gruppi, tramite organizzazioni di cui il volontario fa parte, esclusivamente nei confronti di soggetti terzi rispetto all'organizzazione di volontariato; b) associazionismo di promozione sociale, le attivita' di utilita' sociale, svolte con l'esclusione di ogni scopo di lucro, prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni personali, spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio, direttamente o indirettamente, a singoli soggetti o alla collettivita'. La prevalenza si intende nel senso che l'eventuale attivita' svolta a favore di terzi aderenti non puo' riguardare piu' del 10 per cento degli stessi e del volume di attivita' complessivo, debitamente comprovato. 2. Le attivita' delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di seguito congiuntamente denominate organizzazioni, si espletano nei seguenti ambiti: a) sanitario, socio-assistenziale e socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da malattia, disagio, poverta', diversita', marginalita', disabilita' e dipendenze patologiche mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi eta' e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica; b) promozione e tutela dei diritti umani, della qualita' della vita e delle pari opportunita'; c) prevenzione delle varie ipotesi di rischio di calamita' naturali, con particolare riferimento alla protezione civile e alle attivita' connesse di soccorso, accoglienza, ascolto e accompagnamento; d) protezione e tutela degli animali; e) tutela e valorizzazione dell'ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale, promozione e sviluppo di attivita' connesse; f) animazione, educazione, formazione ed orientamento delle giovani generazioni; g) educazione e formazione degli adulti; h) promozione dell'attivita' sportiva non agonistica; i) promozione del turismo sociale; i) cooperazione allo sviluppo. 3. La presente legge non si applica ai partiti politici, alle associazioni sindacali, alle associazioni professionali e di categoria, alle cooperative sociali, ai circoli privati e associazioni comunque denominate che dispongano limitazioni con riferimenti alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura, nonche' alle organizzazioni che prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o collegano la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.