Art. 3.
                     Svolgimento dell'attivita'

    1. L'attivita' degli aderenti alle organizzazioni non puo' essere
retribuita  in  alcun  modo,  nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti
possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole
spese  effettivamente  sostenute  per  l'attivita'  prestata, entro i
limiti previamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
    2.  La  qualita' di aderente alle organizzazioni e' incompatibile
con  qualsiasi  forma  di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e
con    ogni    altro   rapporto   di   contenuto   patrimoniale   con
l'organizzazione di appartenenza.
    3.  Le  organizzazioni  possono  assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi  di  prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente
necessari   al   loro  regolare  funzionamento  oppure  occorrenti  a
qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta.
    4.  Le  organizzazioni  hanno  diritto di ottenere, su richiesta,
copia  degli  studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli
enti locali nei settori di loro interesse.
    5.   La   Regione   favorisce   l'acquisizione   da  parte  delle
organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso
ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell' Unione europea.