Art. 3. Svolgimento dell'attivita' 1. L'attivita' degli aderenti alle organizzazioni non puo' essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, entro i limiti previamente stabiliti dalle organizzazioni stesse. 2. La qualita' di aderente alle organizzazioni e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di appartenenza. 3. Le organizzazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti strettamente necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attivita' da esse svolta. 4. Le organizzazioni hanno diritto di ottenere, su richiesta, copia degli studi e delle ricerche pubblicate dalla Regione e dagli enti locali nei settori di loro interesse. 5. La Regione favorisce l'acquisizione da parte delle organizzazioni delle informazioni e degli strumenti utili all'accesso ai finanziamenti e alle iniziative nazionali e dell' Unione europea.