Art. 4. Atto costitutivo e statuto 1. Le organizzazioni si costituiscono con atto scritto ove e' indicata la sede legale. Nello statuto, allegato all'atto costitutivo, devono essere espressamente indicati: a) la denominazione, seguita dalla locuzione «organizzazione di volontariato» o «associazione di promozione sociale»; b) l'oggetto sociale; c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'organizzazione; d) l'assenza di fini di lucro, la previsione che i proventi delle attivita' non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli associati, la gratuita' delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli aderenti; e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attivita' istituzionali statutariamente previste; f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la previsione dell'elettivita' delle cariche associative; g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti, i loro diritti ed obblighi; h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; i) le modalita' di scioglimento; j) l'obbligo di devoluzione, a fini di utilita' sociale, del patrimonio residuo dopo la liquidazione in caso di scioglimento, cessazione o estinzione.