Art. 4.
                     Atto costitutivo e statuto

    1.  Le  organizzazioni  si  costituiscono con atto scritto ove e'
indicata   la   sede   legale.   Nello   statuto,  allegato  all'atto
costitutivo, devono essere espressamente indicati:
      a) la denominazione, seguita dalla locuzione «organizzazione di
volontariato» o «associazione di promozione sociale»;
      b) l'oggetto sociale;
      c) l'attribuzione       della       rappresentanza       legale
dell'organizzazione;
      d) l'assenza  di  fini  di  lucro, la previsione che i proventi
delle  attivita'  non possono essere in nessun caso ripartiti tra gli
associati, la gratuita' delle cariche associative e delle prestazioni
fornite dagli aderenti;
      e) l'obbligo  di  reinvestire  l'eventuale avanzo di gestione a
favore di attivita' istituzionali statutariamente previste;
      f)  le  norme  sull'ordinamento  interno ispirato a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli aderenti, con la
previsione dell'elettivita' delle cariche associative;
      g) i  criteri per l'ammissione e l'esclusione degli aderenti, i
loro diritti ed obblighi;
      h) l'obbligo  di  redazione di rendiconti economico-finanziari,
nonche'  le  modalita'  di  approvazione  degli stessi da parte degli
organi statutari;
      i) le modalita' di scioglimento;
      j)  l'obbligo  di  devoluzione, a fini di utilita' sociale, del
patrimonio  residuo  dopo  la  liquidazione  in caso di scioglimento,
cessazione o estinzione.