Art. 5. Risorse economiche 1. Le organizzazioni traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attivita' da: a) quote e contributi degli aderenti; b) eredita', donazioni, legati ed erogazioni liberali in genere; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di altri enti, pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli aderenti e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attivita' economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.