Art. 5.
                         Risorse economiche

    1.  Le  organizzazioni traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro attivita' da:
      a) quote e contributi degli aderenti;
      b) eredita',   donazioni,  legati  ed  erogazioni  liberali  in
genere;
      c) contributi  dello  Stato,  delle regioni, di enti locali, di
altri  enti,  pubblici  e  privati,  anche finalizzati al sostegno di
specifici  e  documentati  programmi  realizzati nell'ambito dei fini
statutari;
      d) contributi    dell'Unione    europea    e    di    organismi
internazionali;
      e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
      f)  proventi delle cessioni di beni e servizi agli aderenti e a
terzi,  anche  attraverso  lo  svolgimento di attivita' economiche di
natura   commerciale,  artigianale  o  agricola,  svolte  in  maniera
ausiliaria  e  sussidiaria  e  comunque finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi istituzionali;
      g) entrate  derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento.