Art. 6. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale 1. E' istituito, presso la struttura regionale competente in materia di volontariato ed associazionismo di promozione sociale, di seguito denominata struttura competente, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale. 2. Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), nel registro possono iscriversi le organizzazioni aventi sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti, anche come sezioni di organismi nazionali o sovranazionali, che svolgono le attivita' di cui all'Art. 2 e costituitesi con le modalita' di cui all'Art. 4. 3. Il registro e' articolato in due distinte sezioni, una riservata alle organizzazioni di volontariato, l'altra alle associazioni di promozione sociale. E ammessa l'iscrizione in una sola sezione del registro. 4. Nel registro possono iscriversi anche gli organismi di coordinamento o collegamento o le federazioni aventi sede legale in Valle d'Aosta cui aderiscono organizzazioni operanti in ambito regionale. 5. Nel registro sono indicati gli estremi dell'atto costitutivo, dello statuto e delle loro eventuali modificazioni, la sede dell'organizzazione, l'oggetto e l'ambito territoriale di attivita'. 6. Il registro e' annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. L'iscrizione e' subordinata alla presenza, nell'ambito dell'organizzazione, di almeno dieci aderenti, in prevalenza non appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. 8. L'iscrizione nel registro e' condizione necessaria per stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici e per ottenere contributi dai medesimi enti.