Art. 6.
Istituzione   del   registro   regionale   delle   organizzazioni  di
       volontariato e delle associazioni di promozione sociale

    1.  E'  istituito,  presso  la  struttura regionale competente in
materia  di volontariato ed associazionismo di promozione sociale, di
seguito  denominata struttura competente, il registro regionale delle
organizzazioni  di  volontariato  e  delle associazioni di promozione
sociale.
    2.  Fatto salvo quanto disposto dall'Art. 7, comma 3, della legge
7 dicembre  2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione
sociale),  nel  registro  possono iscriversi le organizzazioni aventi
sede  in  Valle  d'Aosta  ed  ivi  operanti,  anche  come  sezioni di
organismi  nazionali  o  sovranazionali, che svolgono le attivita' di
cui all'Art. 2 e costituitesi con le modalita' di cui all'Art. 4.
    3.  Il  registro  e'  articolato  in  due  distinte  sezioni, una
riservata   alle   organizzazioni   di   volontariato,  l'altra  alle
associazioni  di  promozione  sociale.  E ammessa l'iscrizione in una
sola sezione del registro.
    4.  Nel  registro  possono  iscriversi  anche  gli  organismi  di
coordinamento  o  collegamento o le federazioni aventi sede legale in
Valle  d'Aosta  cui  aderiscono  organizzazioni  operanti  in  ambito
regionale.
    5.  Nel registro sono indicati gli estremi dell'atto costitutivo,
dello   statuto   e  delle  loro  eventuali  modificazioni,  la  sede
dell'organizzazione, l'oggetto e l'ambito territoriale di attivita'.
    6. Il registro e' annualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    7.   L'iscrizione   e'  subordinata  alla  presenza,  nell'ambito
dell'organizzazione,  di  almeno  dieci  aderenti,  in prevalenza non
appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.
    8.   L'iscrizione  nel  registro  e'  condizione  necessaria  per
stipulare  convenzioni  con  la  Regione, gli enti locali e gli altri
enti pubblici e per ottenere contributi dai medesimi enti.