Art. 7.
Disciplina dei procedimenti di iscrizione nel registro di revisione e
                            di controllo

    1.  L'istanza  per  l'iscrizione nel registro e' indirizzata alla
struttura  competente, corredata della documentazione stabilita dalla
giunta regionale con propria deliberazione.
    2.  L'iscrizione  nel  registro o il diniego dell'iscrizione sono
disposti  con  provvedimento del dirigente della struttura competente
entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
    3.  La  struttura  competente provvede ogni due anni e, comunque,
quando  ne  ravvisi  la necessita', anche in relazione agli esiti dei
controlli disposti ai sensi del comma 5, alla revisione del registro,
verificando  il  permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione e
l'effettivo   svolgimento   delle  attivita'  di  volontariato  o  di
promozione sociale da parte delle organizzazioni iscritte.
    4. L'esito negativo della revisione comporta la cancellazione dal
registro, con provvedimento del dirigente della struttura competente,
e  la  conseguente  risoluzione delle convenzioni in atto, nonche' la
decadenza da ogni altro beneficio connesso all'iscrizione.
    5.  Con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato
tecnico  di  cui  all'Art.  10,  sono  disciplinate  le  modalita' di
effettuazione   dei   controlli  sulle  organizzazioni  iscritte  nel
registro,  al  fine  di  verificarne  l'effettiva.  operativita' e la
permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.