Art. 7. Disciplina dei procedimenti di iscrizione nel registro di revisione e di controllo 1. L'istanza per l'iscrizione nel registro e' indirizzata alla struttura competente, corredata della documentazione stabilita dalla giunta regionale con propria deliberazione. 2. L'iscrizione nel registro o il diniego dell'iscrizione sono disposti con provvedimento del dirigente della struttura competente entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. 3. La struttura competente provvede ogni due anni e, comunque, quando ne ravvisi la necessita', anche in relazione agli esiti dei controlli disposti ai sensi del comma 5, alla revisione del registro, verificando il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione e l'effettivo svolgimento delle attivita' di volontariato o di promozione sociale da parte delle organizzazioni iscritte. 4. L'esito negativo della revisione comporta la cancellazione dal registro, con provvedimento del dirigente della struttura competente, e la conseguente risoluzione delle convenzioni in atto, nonche' la decadenza da ogni altro beneficio connesso all'iscrizione. 5. Con deliberazione della giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'Art. 10, sono disciplinate le modalita' di effettuazione dei controlli sulle organizzazioni iscritte nel registro, al fine di verificarne l'effettiva. operativita' e la permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.