Art. 8.
                        C o n v e n z i o n i

    1.  Le  organizzazioni  iscritte nel, registro da almeno tre mesi
possono  stipulare  convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli
altri enti pubblici.
    2.  Le  organizzazioni  iscritte  nel registro da meno di un anno
possono  stipulare convenzioni di durata massima annuale, rinnovabili
per  una  durata  superiore,  previa  valutazione, da parte dell'ente
stipulante,  della  qualita'  delle  prestazioni rese e dei risultati
ottenuti.
    3.  Gli  elementi essenziali delle convenzioni sono stabiliti con
deliberazione della giunta regionale.
    4.  Gli  enti  pubblicizzano la volonta' di stipulare convenzioni
con  le  modalita' da essi definite, dandone comunque comunicazione a
tutte  le organizzazioni del loro territorio di riferimento, iscritte
nel  registro  ed  operanti  nel  settore  di attivita' oggetto della
convenzione.
    5.   Nella   scelta   delle   organizzazioni  con  cui  stipulare
convenzioni, gli enti tengono conto prioritariamente:
      a) dell'esperienza specifica maturata nell'attivita' oggetto di
convenzione;
      b) dell'esistenza  di  un'organizzazione  operativa stabile sul
territorio di riferimento;
      c) della  rilevanza  attribuita  alla  formazione  permanente e
all'aggiornamento dei volontari;
      d) dell'offerta   di   modalita'   di  carattere  innovativo  e
sperimentale   per   lo   svolgimento  delle  attivita'  di  pubblico
interesse.
    6. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e
le   relative   spese   sanitarie,   connesse   con   lo  svolgimento
dell'attivita' prevista dalla convenzione, nonche' la responsabilita'
civile  verso  terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i
casi  di  dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono
elemento  essenziale  della  convenzione  e gli oneri relativi sono a
carico dell'ente con il quale la convenzione e' stipulata.
    7.  Le  organizzazioni  non  possono  partecipare  a procedure di
evidenza  pubblica  relative  all'affidamento  di appalti pubblici di
lavori, servizi o forniture.