Art. 8. C o n v e n z i o n i 1. Le organizzazioni iscritte nel, registro da almeno tre mesi possono stipulare convenzioni con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. 2. Le organizzazioni iscritte nel registro da meno di un anno possono stipulare convenzioni di durata massima annuale, rinnovabili per una durata superiore, previa valutazione, da parte dell'ente stipulante, della qualita' delle prestazioni rese e dei risultati ottenuti. 3. Gli elementi essenziali delle convenzioni sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale. 4. Gli enti pubblicizzano la volonta' di stipulare convenzioni con le modalita' da essi definite, dandone comunque comunicazione a tutte le organizzazioni del loro territorio di riferimento, iscritte nel registro ed operanti nel settore di attivita' oggetto della convenzione. 5. Nella scelta delle organizzazioni con cui stipulare convenzioni, gli enti tengono conto prioritariamente: a) dell'esperienza specifica maturata nell'attivita' oggetto di convenzione; b) dell'esistenza di un'organizzazione operativa stabile sul territorio di riferimento; c) della rilevanza attribuita alla formazione permanente e all'aggiornamento dei volontari; d) dell'offerta di modalita' di carattere innovativo e sperimentale per lo svolgimento delle attivita' di pubblico interesse. 6. La copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie e le relative spese sanitarie, connesse con lo svolgimento dell'attivita' prevista dalla convenzione, nonche' la responsabilita' civile verso terzi e le eventuali spese di tutela legale, esclusi i casi di dolo e colpa grave, degli aderenti alle organizzazioni sono elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale la convenzione e' stipulata. 7. Le organizzazioni non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica relative all'affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.