Art. 4.
                      Valutazione dei progetti
    1.  Il  servizio  attivita'  culturali  e spettacolo della giunta
regionale   effettua   una   prima   istruttoria   volta  a  valutare
l'ammissibilita'  dei  progetti sulla base del possesso dei requisiti
richiesti e della completezza della documentazione presentata.
    2.  Il  servizio  attivita'  culturali  e spettacolo della giunta
regionale   effettua   la   valutazione  quantitativa  delle  domande
attraverso  l'assegnazione  di un punteggio che prevede un massimo di
cinquanta punti su cento.
    3.  Il  comitato  scientifico,  di  cui  all'Art.  9  della legge
regionale n. 17/2004, effettua una valutazione qualitativa attraverso
l'assegnazione  di  un  punteggio che prevede un massimo di cinquanta
punti su cento.