Art. 4. Valutazione dei progetti 1. Il servizio attivita' culturali e spettacolo della giunta regionale effettua una prima istruttoria volta a valutare l'ammissibilita' dei progetti sulla base del possesso dei requisiti richiesti e della completezza della documentazione presentata. 2. Il servizio attivita' culturali e spettacolo della giunta regionale effettua la valutazione quantitativa delle domande attraverso l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di cinquanta punti su cento. 3. Il comitato scientifico, di cui all'Art. 9 della legge regionale n. 17/2004, effettua una valutazione qualitativa attraverso l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di cinquanta punti su cento.